Demolizione e ricostruzione: gli effetti dell’errata qualificazione dell’intervento
Il TAR Lombardia chiarisce i limiti della ristrutturazione edilizia e definisce il criterio della continuità costruttiva in caso di demolizione e ricostruzione
L’obbligo di bonifica e le norme geologiche
La sentenza affronta anche un secondo profilo rilevante: l’obbligo di rimozione di un riporto di terra armata abusivo, presente sull’area in forza di una ordinanza del 2006 rimasta inattuata.
Il TAR ha chiarito che la società ricorrente, pur non responsabile dell’abuso, ha acquistato l’immobile all’asta con piena consapevolezza dell’obbligo di bonifica, espressamente riportato nel decreto di trasferimento. Di conseguenza, non può sottrarsi agli oneri derivanti dalla rimessione in pristino, che sono stati correttamente richiamati come condizione ostativa al rilascio del titolo edilizio.
A ciò si aggiunge che l’area è classificata dal PGT in classe di fattibilità geologica critica (PSL Z4a/Z5): in assenza di bonifica, l’intervento edificatorio è sospeso ex lege, secondo quanto previsto dalle norme geologiche comunali.
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Sentenza TAR Lombardia 1 aprile 2025, n. 1133IL NOTIZIOMETRO