Pergotenda in edilizia libera: il TAR ribadisce i limiti

Il TAR Lazio (sentenza n. 13970/2025) conferma che le strutture destinate a esigenze permanenti sono nuove costruzioni e richiedono il permesso di costruire.

di Redazione tecnica - 26/09/2025

Una pergotenda può essere sempre installata in edilizia libera? In quali casi si trasforma in un intervento di nuova costruzione soggetto a titolo edilizio maggiore? E per quali finalità possono essere mantenute oltre il limite temporale le strutture amovibili realizzate durante l’emergenza Covid?

Pergotenda in edilizia libera: cosa prevede il Testo Unico Edilizia

Per dare risposta a queste domande sarebbe sufficiente richiamare la vasta giurisprudenza amministrativa che, negli ultimi anni, si è espressa innumerevoli volte sul tema delle pergotende. Le sentenze non solo hanno delineato un orientamento ormai consolidato, ma hanno anche offerto spunti al legislatore, che è intervenuto con il D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), convertito in Legge n. 105/2024, introducendo nell’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), la nuova lettera b-ter).

Quando si parla di pergotende, però, si tende spesso ad inserirle automaticamente tra gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, del Testo Unico Edilizia, facendo riferimento alle seguenti lettere:

  • la citata lettera b-ter), inserita dal Salva Casa, che ammette per pergotende purché:
    • la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili;
    • sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera;
    • non determinino la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici;
    • abbiano caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente;
    • si armonizzino con le preesistenti linee architettoniche.
  • la lettera e-bis) che parla di opere stagionali da rimuovere in un tempo non superiore a 180 giorni, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
  • la lettera e-quinquies) che fa rientrare in edilizia libera “le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”.
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