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Pergotenda in edilizia libera: il TAR ribadisce i limiti

Il TAR Lazio (sentenza n. 13970/2025) conferma che le strutture destinate a esigenze permanenti sono nuove costruzioni e richiedono il permesso di costruire.

di Redazione tecnica - 26/09/2025

Pergotenda in edilizia libera: la sentenza del TAR Lazio

Sulle possibilità di far rientrare una pergotenda tra gli interventi di cui alla citata lettera e-quinquies), si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, con la sentenza n. 13970 del 15 luglio 2025, fornisce delle puntuali indicazioni per distinguere con chiarezza le opere precarie da quelle destinate a soddisfare esigenze permanenti nel tempo.

Nel caso di specie, la controversia nasce dall’ordine di demolizione emesso dal Comune nei confronti di una struttura realizzata all’esterno di un immobile adibito ad attività di ristorazione. La proprietaria aveva presentato una comunicazione di inizio lavori (CIL), ritenendo che l’opera potesse rientrare in edilizia libera come pergotenda, trattandosi – a suo dire – di un semplice elemento accessorio destinato a migliorare la fruizione degli spazi esterni e “…al fine di adeguare l’attività all’aperto alla normativa Anti Covid”.

Il sopralluogo comunale ha però rilevato una realtà diversa: la struttura, per conformazione e materiali, non si limitava a ospitare una copertura leggera retrattile, ma era composta da pilastri stabilmente infissi al suolo, elementi di copertura rigida e chiusure perimetrali, configurandosi come un manufatto edilizio vero e proprio.

La funzione della struttura era chiaramente legata alle esigenze dell’attività di ristorazione, consentendo l’utilizzo stabile e reiterato di uno spazio chiuso destinato ad accogliere i clienti. Proprio questa destinazione a soddisfare esigenze permanenti nel tempo, e non meramente contingenti, ha portato l’amministrazione a qualificare l’intervento come nuova costruzione, disponendo la demolizione in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica (l’area era soggetta a vincolo).

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