I principi espressi dal TAR
A questo punto il TAR Lazio, nel confermare l’operato del Comune, ha valorizzato due profili:
- la configurazione strutturale: un’opera con pilastri, copertura rigida e chiusure laterali non può essere considerata precaria né amovibile, poiché incide in maniera stabile sull’assetto edilizio;
- la funzione svolta nel tempo: il manufatto era destinato a soddisfare esigenze permanenti (l’attività di ristorazione), non occasionali o contingenti.
Richiamando un ampio quadro di giurisprudenza, il TAR Lazio ha ribadito che la precarietà, che sola consente di escludere l’obbligo di permesso di costruire, “postula un uso specifico e temporalmente delimitato”. Quando l’opera risponde invece a un utilizzo prolungato, reiterato e stabile, essa non può rientrare nell’edilizia libera e deve essere trattata come nuova costruzione.
Con riferimento specifico alle pergotende, la sentenza richiama il principio per cui esse possono rientrare nell’edilizia libera solo se:
- la parte principale è costituita dalla tenda retrattile in tessuto o materiale plastico;
- la struttura di sostegno ha carattere accessorio e non determina la creazione di superfici o volumi;
- la copertura è effettivamente retraibile e amovibile, senza configurare uno spazio chiuso permanente.
In assenza di questi requisiti, l’opera non è una pergotenda ma una tettoia o veranda, e dunque richiede il permesso di costruire.