Conclusioni operative
In conclusione, il TAR Lazio ha respinto il ricorso e confermato la legittimità dell’ordine di demolizione, qualificando la struttura come nuova costruzione. Una decisione che non sorprende, se si considera il collegamento funzionale con l’attività di ristorazione e la presenza di ancoraggi e chiusure tali da rendere l’opera stabile, oltre che priva della necessaria autorizzazione paesaggistica in area vincolata.
La vicenda dimostra come la denominazione commerciale di un’opera non sia mai sufficiente: chiamarla “pergotenda” non significa automaticamente poterla realizzare in edilizia libera. Conta piuttosto la realtà costruttiva e funzionale, che deve essere attentamente valutata caso per caso. Se la struttura è davvero leggera, con teli completamente retrattili, senza creazione di superfici o volumi, allora può rientrare nell’alveo dell’art. 6 del Testo Unico Edilizia e del glossario dell’edilizia libera. Ma se, al contrario, presenta pilastri ancorati, coperture rigide, chiusure perimetrali e soprattutto è destinata a soddisfare esigenze permanenti, essa si trasforma in una nuova costruzione, con obbligo di permesso di costruire e, se necessario, di autorizzazione paesaggistica.
Un discorso a parte meritano le strutture amovibili realizzate durante l’emergenza Covid. L’art. 2 del D.L. 69/2024 (Salva Casa), convertito in L. 105/2024, consente di mantenerle in esercizio oltre i limiti temporali originari, ma solo a fronte di esigenze comprovate e previa presentazione di una CILA, con tutta la documentazione necessaria per dimostrarne l’epoca di realizzazione. E, in ogni caso, la norma prevede che “Resta ferma la facoltà per il comune territorialmente competente di ((richiedere)) in qualsiasi momento la rimozione delle strutture, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell'opera alle prescrizioni e ai requisiti…”. Anche in questo caso, dunque, la logica è quella della tracciabilità e del rispetto delle regole, non di una liberalizzazione indiscriminata.
In definitiva, la sentenza riafferma un principio essenziale per tecnici e operatori: la distinzione tra opere precarie e opere permanenti non è una questione formale ma sostanziale. Spetta al progettista valutare, prima ancora che al Comune o al giudice, se ciò che si intende realizzare rientri davvero nell’edilizia libera oppure richieda un titolo edilizio maggiore. Una responsabilità che, se sottovalutata, rischia di tradursi in contenziosi e ordini di demolizione, come dimostra il caso esaminato.