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Pergotenda in edilizia libera: il TAR ribadisce i limiti

Il TAR Lazio (sentenza n. 13970/2025) conferma che le strutture destinate a esigenze permanenti sono nuove costruzioni e richiedono il permesso di costruire.

di Redazione tecnica - 26/09/2025

Analisi tecnica

Dal punto di vista tecnico, il nuovo intervento del TAR Lazio offre un chiarimento importante sulla distinzione tra edilizia libera e nuova costruzione. Questa distinzione non può basarsi su etichette formali (“pergotenda”), ma su due parametri concreti:

  • la struttura materiale dell’opera;
  • la sua destinazione funzionale nel tempo.

Se manca la retrattilità della copertura, se vi sono elementi stabili o se l’opera è destinata a soddisfare esigenze permanenti (ad esempio, l’uso commerciale per un ristorante), si ricade nell’ambito della nuova costruzione.

Questo orientamento, pienamente coerente con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, pone i tecnici davanti a una chiara responsabilità: valutare attentamente, prima di procedere, se l’opera presenti i requisiti per essere qualificata come pergotenda o se debba invece essere inquadrata come intervento soggetto a permesso di costruire.

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