Soccorso istruttorio: l’Adunanza Plenaria interviene sul contributo ANAC
Il mancato versamento del contributo non può costituire causa di esclusione senza dare la possibilità all'OE di rimediare prima che l’offerta venga valutata
Il ruolo del soccorso istruttorio
Il Codice del 2016, all’art. 83, comma 9, aveva stabilito che:
- possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio «le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda», che vengono declinate nella «mancanza», «incompletezza» e «ogni altra irregolarità essenziale» degli elementi e del documento di gara unico;
- non erano sanabili le irregolarità essenziali «afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica», nonché le «carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa».
La procedura si articolava in questi termini:
- a) la stazione appaltante assegnava al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che dovevano provvedervi;
- b) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente era escluso dalla gara.
Il Codice del 2023, all’art. 101, ha previsto le nuove regole del soccorso istruttorio, disponendo che, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:
- «integrare ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo (…)»;
- «sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica» (comma 1; cfr Cons. Stato, 31 luglio 2024, n. 6875, qualifica tale soccorso come “soccorso sanante”).
È stata confermata la regola della non sanabilità della incompleta «documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica», nonché delle «omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente».
Con riferimento alle offerte, si consente soltanto alla stazione appaltante di chiedere all’operatore economico chiarimenti sui contenuti delle stesse e agli operatori economici di rettificare eventuali errori materiali (rispettivamente commi 3 e 4, qualificando tali forme di soccorso come “soccorso istruttorio in senso stretto” e “soccorso correttivo”)
La disciplina del soccorso istruttorio costituisce il risultato di un bilanciamento tra:
- l’esigenza di consentire la massima partecipazione degli operatori economici nonostante la commissione di irregolarità formali, nella prospettiva di raggiungere anche il risultato dell’affidamento del contratto;
- l’esigenza di non incidere sui principi di autoresponsabilità e di pari trattamento tra gli operatori economici mediante soccorsi istruttori non giustificati dalla natura della irregolarità riscontrata.
In questo contesto per i requisiti di ordine generale e speciale è doveroso il soccorso istruttorio per consentire, tra l’altro, la “sanatoria” di irregolarità formali nei limiti sopra indicati, ma non anche per dimostrare il possesso di tali requisiti oltre il termine perentorio costituito dalla data di scadenza di presentazione delle domande, con evidente alterazione del principio del pari trattamento.
Documenti Allegati
SentenzaINDICE
IL NOTIZIOMETRO