Soccorso istruttorio: l’Adunanza Plenaria interviene sul contributo ANAC
Il mancato versamento del contributo non può costituire causa di esclusione senza dare la possibilità all'OE di rimediare prima che l’offerta venga valutata
La decisione dell’Adunanza Plenaria
Alla luce di quanto esposto, l’A.P. ritiene che gli atti di gara, nella parte in cui hanno imposto che la condizione di pagamento dovesse essere adempiuta entro il termine perentorio di scadenza della presentazione delle offerte senza possibilità di esercitare il soccorso istruttorio, sono illegittimi per contrasto con la norma imperativa posta dall’art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005.
Questo è quindi il principio di diritto affermato:
“L’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’art. 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall’art. 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all’Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile”.
Applicando questo principio al caso di specie, l’appello va respinto in quanto la società, a seguito del soccorso istruttorio, ha effettuato il pagamento dovuto del contributo oltre il termine di presentazione delle offerte ma prima della valutazione dell’offerta.
Documenti Allegati
SentenzaINDICE
IL NOTIZIOMETRO