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Soccorso istruttorio e responsabilità dell’operatore: interviene il Consiglio di Stato

La sentenza n. 6281/2025 conferma che la mancata diligenza nell’invio dell’offerta non può essere sanata con il soccorso istruttorio previsto dall’art. 101 del Codice dei contratti

di Redazione tecnica - 22/07/2025

Quando può attivarsi il soccorso istruttorio nei casi di malfunzionamento della piattaforma? Quali sono i limiti all’intervento della stazione appaltante in presenza di errori imputabili all’operatore economico? E che ruolo gioca il principio di autoresponsabilità nel bilanciamento tra favor partecipationis e par condicio?

Soccorso istruttorio e responsabilità dell’operatore: la sentenza del Consiglio di Stato

Il soccorso istruttorio è da sempre uno degli istituti più delicati del diritto degli appalti che trova le sue radici normative nel D.Lgs. n. 406/1991, fino ad arrivare (nella storia più recente) nell’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) che, in tempi di digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti, assume contorni rilevanti soprattutto nel caso di malfunzionamenti (veri o presunti) della piattaforma della pubblica amministrazione.

L’argomento è stato oggetto di parecchi interventi della giustizia amministrativa, che si arricchisce della sentenza n. 6281 del 17 luglio 2025, mediante la quale il Consiglio di Stato è intervenuto in merito ad un appello presentato da una società esclusa da una procedura telematica. Il motivo? Il mancato invio dell’offerta nei termini previsti a causa – secondo l’appellante – di un “blocco” del sistema telematico in fase di caricamento del DGUE.

L’appellante aveva richiesto l’attivazione del soccorso istruttorio, sostenendo che l’esclusione violasse i principi del favor partecipationis, di proporzionalità e buona fede. Richiesta respinta dalla stazione appaltante e confermata dai giudici amministrativi di primo e secondo grado.

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