La tesi del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha confermato la piena legittimità del comportamento della stazione appaltante, escludendo l’operatore economico per:
- invio tardivo dell’offerta (a pochi minuti dalla scadenza);
- mancata corretta compilazione del DGUE;
- omessa richiesta di supporto tecnico nei tempi utili.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, non si trattava di un errore o malfunzionamento della piattaforma informatica, ma di una carenza riconducibile unicamente alla sfera organizzativa dell’operatore economico, che aveva agito con scarsa diligenza.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare omissioni o inadempimenti relativi a documenti richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis, specie in presenza di clausole chiare e univoche. In tali casi, l’integrazione postuma violerebbe il principio di parità di trattamento, determinando una rimessione in termini non consentita.
Tuttavia, la giurisprudenza riconosce che il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico può essere temperato in presenza di ostacoli oggettivi, non imputabili al concorrente, legati al malfunzionamento delle piattaforme digitali. In tali circostanze, nel rispetto del principio di leale collaborazione (art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990), può trovare spazio un soccorso istruttorio correttamente motivato.