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Soccorso istruttorio e responsabilità dell’operatore: interviene il Consiglio di Stato

La sentenza n. 6281/2025 conferma che la mancata diligenza nell’invio dell’offerta non può essere sanata con il soccorso istruttorio previsto dall’art. 101 del Codice dei contratti

di Redazione tecnica - 22/07/2025

Niente soccorso istruttorio: perché?

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la decisione della stazione appaltante di non attivare il soccorso istruttorio, chiarendo che l’esclusione del concorrente era dovuta a una gestione poco diligente della procedura di gara, e non a malfunzionamenti del sistema.

L’unico errore tecnico iniziale riguardava la generazione errata dei codici CIG, prontamente risolto con una proroga del termine per la presentazione delle offerte. La questione del DGUE, invece, è risultata imputabile all’operatore economico.

Dalla relazione del gestore della piattaforma e dai log informatici è emerso che i tentativi di invio erano falliti perché il DGUE era incompleto o non confermato. Il sistema, in questi casi:

  • mostra alert sui campi mancanti;
  • consente il salvataggio ma blocca l’invio se il DGUE non è completo e validato.

Nessun altro partecipante ha segnalato problemi analoghi. Anche questo elemento ha escluso l’esistenza di disfunzioni tecniche.

L’operatore ha tentato l’invio solo pochi minuti prima della scadenza, comportamento ritenuto imprudente e non conforme agli obblighi di diligenza nella partecipazione a una gara pubblica. Inoltre, non ha utilizzato il supporto tecnico messo a disposizione tramite call center, previsto dal Disciplinare.

In definitiva, non vi erano i presupposti per attivare il soccorso istruttorio previsto dall’art. 101 del Codice. Un intervento correttivo avrebbe violato la parità di trattamento, rimettendo in gara un soggetto che non aveva rispettato le condizioni stabilite dalla lex specialis.

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