blumatica successioni legittime testamentarie e miste

Soccorso istruttorio e responsabilità dell’operatore: interviene il Consiglio di Stato

La sentenza n. 6281/2025 conferma che la mancata diligenza nell’invio dell’offerta non può essere sanata con il soccorso istruttorio previsto dall’art. 101 del Codice dei contratti

di Redazione tecnica - 22/07/2025

Il quadro normativo

Ricordiamo che la disciplina del soccorso istruttorio è contenuta nell’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023. La norma distingue chiaramente:

  • le ipotesi sanabili, che riguardano documenti mancanti o irregolarità formali nella domanda o nel DGUE, purché non incidenti sull’offerta tecnica o economica e non tali da rendere incerta l’identità del concorrente;
  • le ipotesi non sanabili, come l’omessa presentazione di elementi essenziali richiesti a pena di esclusione o quando l’irregolarità è imputabile esclusivamente all’operatore economico e determina una violazione della par condicio.

Inoltre, la norma attribuisce alla stazione appaltante un margine di valutazione rispetto all’attivazione del soccorso istruttorio, da esercitare in coerenza con i principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. Margine che impone una valutazione concreta delle circostanze, soprattutto nei casi borderline in cui l’omissione non sia immediatamente imputabile all’operatore o vi siano elementi tecnici oggettivi documentabili

Appare utile ricordare che l’art. 25, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 dispone “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento”.

Recentemente, il TAR Toscana (sentenza n. 266/2025) ha spiegato che la riapertura dei termini di gara è legittima se finalizzata a garantire la par condicio tra gli operatori economici e se il malfunzionamento è imputabile alla piattaforma o alla stazione appaltante. In sintesi, la riapertura è ammissibile se:

  • il malfunzionamento è oggettivo e documentato;
  • la decisione è motivata e finalizzata a garantire la partecipazione equa degli operatori;
  • non vi è stato alcun accesso anticipato alle offerte da parte della commissione di gara;
  • la riapertura rispetta i principi di trasparenza e non discriminazione.

Diverso invece il caso in cui il problema è imputabile all’operatore economico: in queste circostanze, la SA non è obbligata a riaprire i termini, esponendosi per altro a eventuali contenziosi.

© Riproduzione riservata
I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.