Analisi tecnica
Il Consiglio di Stato, richiamando precedenti giurisprudenziali, ha ribadito che:
- il principio di autoresponsabilità impone all’operatore un comportamento diligente nella partecipazione alla gara;
- il favor partecipationis non giustifica una sanatoria ex post in caso di comportamenti negligenti o scorretti;
- l’invio dell’offerta a ridosso della scadenza rappresenta una scelta organizzativa consapevole, che espone a rischi gestionali del tutto prevedibili;
- l’assenza di problematiche per gli altri concorrenti, unita alla documentazione tecnica prodotta (log di sistema e relazioni del gestore della piattaforma), ha dimostrato l’inesistenza di malfunzionamenti tecnici.
Nel caso di specie, l’attivazione del soccorso istruttorio sarebbe stata, secondo il Consiglio di Stato, un indebito strumento di rimessione in termini e avrebbe violato la par condicio.