Struttura di supporto al RUP: chiarimenti MIT su interni, esterni e utilizzo delle risorse
Il parere n. 2956/2025 distingue tra incarichi a soggetti esterni e incentivi al personale interno: due strumenti complementari per rafforzare il ruolo del RUP
Quadro normativo di riferimento
Il punto di partenza è l’art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, che consente alle stazioni appaltanti di affiancare al RUP una struttura di supporto e di destinare, a tal fine, risorse finanziarie fino all’1% dell’importo posto a base di gara. Come anticipato, non si tratta di un obbligo, ma di una facoltà da esercitare nei casi in cui l’intervento presenti particolari complessità o richieda competenze specialistiche non sempre reperibili all’interno dell’ente.
A chiarire meglio questa previsione interviene l’Allegato I.2 al Codice, che non solo ribadisce la possibilità di conferire incarichi esterni, ma apre anche alla creazione di una struttura stabile o condivisa tra più stazioni appaltanti, attraverso accordi stipulati ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990. Una scelta che permette di razionalizzare le risorse e di mettere in rete professionalità qualificate.
Accanto a questa disciplina, occorre ricordare il ruolo dell’art. 45 del Codice, dedicato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale interno. Qui si prevede la possibilità di destinare fino al 2% dell’importo a base di gara a favore dei dipendenti che partecipano alle attività tecniche indicate nell’Allegato I.10. In questo modo si tiene distinto il canale di finanziamento: da un lato le risorse per incarichi esterni (1%), dall’altro gli incentivi per il personale interno (2%).
Documenti Allegati
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 giugno 2025, n. 2956IL NOTIZIOMETRO