Silenzio-assenso: il diritto urbanistico tra progresso e resistenze feudali
Con l’introduzione dell’art. 36-bis al d.P.R. n. 380/2001, il Legislatore ha deciso di estendere il meccanismo del silenzio-assenso alle pratiche di sanatoria semplificata
Come ormai noto, il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), aggiornato dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), ha introdotto importanti novità nel panorama edilizio italiano, tra cui l'estensione del meccanismo del silenzio-assenso anche alle pratiche più delicate come i Permessi di Costruire e le SCIA in sanatoria.
Sanatoria semplificata e silenzio assenso
Una semplificazione necessaria, anche se appena sufficiente, attesa da anni, che segna un piccolo passo in avanti verso l’efficienza, la certezza del diritto, sulla scia di quanto sottolineato dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 207 dell’8 luglio 2021, evidenza che le operazioni di semplificazione della PA devono essere volte ad “impedire che le funzioni amministrative risultino inutilmente gravose per i soggetti amministrati”.
Si tratta di un istituto che, se correttamente applicato, protegge il cittadino e il professionista dalla storica inerzia della pubblica amministrazione. Il silenzio-assenso consente infatti che, in mancanza di un provvedimento esplicito entro i termini stabiliti, la richiesta si intenda accolta, ponendo un argine a quella burocrazia che storicamente ha bloccato iniziative legittime, generato contenziosi e scoraggiato gli investimenti.
Si schematizzano in basso le procedure ove si applica il silenzio-assenso.
Silenzio-assenso – Decreto Salva Casa 2024
Procedura |
Si applica il silenzio-assenso? |
Termine |
Note principali |
---|---|---|---|
Permesso di costruire in sanatoria (art. 36-bis, co. 6) |
Sì |
45 giorni |
Decorrono dalla presentazione completa dell’istanza. |
SCIA in sanatoria (art. 36-bis, co. 6 secondo capoverso) |
Sì |
30 giorni* |
Vale se non ci sono richieste/inibizioni entro il termine. |
P.d.C. presentato in luogo della SCIA |
Sì |
75 giorni |
Vedi Art. 20 commi 8 e 11 e art. 22 co. 7 |
Permesso di costruire ordinario |
Sì (già previsto) |
60 giorni** |
Come da DPR 380/2001, art. 20 comma 3 e 8 |
SCIA ordinaria |
Nì (già previsto nel titolo) *** |
Immediato |
Efficace dal momento della presentazione; controlli nei 30 giorni successivi. |
Sanatoria su immobili vincolati |
Sì, ma solo per parere vincolante |
90 giorni |
Silenzio-assenso per parere della Soprintendenza, se non rilasciato nei tempi. |
* si applica il termine di cui all’articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241
** nella interpretazione più restrittiva 60 + 30 gg ovvero 90gg
*** L’attività dichiarata con SCIA può iniziare senza la necessità di un consenso formale da parte dell’amministrazione
Tuttavia, siamo ancora lontani da un vero cambio di paradigma.
I colleghi nei gruppi e nelle pagine Facebook, ci segnalano che alcuni Uffici Tecnici, sembrano ignorare o, peggio, volontariamente disattendere il nuovo impianto normativo, vuoi per diversi aspetti lasciati irrisolti, vuoi per altri che richiedono interpretazioni etc. vuoi per mancato aggiornamento; in ogni caso, ahimè si legge anche che alcuni tecnici comunali reagirebbero alla formazione del silenzio-assenso come se si trattasse di un affronto personale, una sorta di “lesa maestà” amministrativa.
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