Silenzio-assenso: il diritto urbanistico tra progresso e resistenze feudali

Con l’introduzione dell’art. 36-bis al d.P.R. n. 380/2001, il Legislatore ha deciso di estendere il meccanismo del silenzio-assenso alle pratiche di sanatoria semplificata

di Pasquale Giugliano - 13/05/2025

È tempo di ribaltare la logica incancrenita, come?

Occorre una visione legislativa più coraggiosa e coerente che abbia come obiettivo il rilancio economico, il lavoro, la modernizzazione del territorio. Serve:

  • Una tangibile riduzione degli iter approvativi, affidando maggior fiducia alle capacità e competenze dei professionisti abilitati;
  • Una revisione strutturale del testo unico dell’edilizia, che semplifichi e chiarisca realmente i procedimenti e li renda prevedibili ed agili e di impostazione meno giustizialista;
  • L’accorciamento dei termini per il silenzio-assenso, specie nei casi di SCIA e sanatorie, dove l’urgenza decisionale è prioritaria;
  • Una riduzione effettiva del potere di autotutela per i Comuni, con obbligo di motivazione stringente e trasparente;
  • L’introduzione di un limite assoluto di 60 giorni entro cui l’ente può esercitare l’autotutela: decorso tale termine dal formarsi del silenzio-assenso, dal rilascio del permesso di costruire, o dalla presentazione di CILA, SCIA ordinaria o in sanatoria, l’autotutela non può più essere esercitata, al fine di garantire certezza del diritto del cittadino e la stabilità economica ed amministrativa;
  • Un aumento delle tolleranze costruttive introdotte con l’art.34 bis, per evitare che minime discrepanze diventino ostacoli insormontabili;
  • L’abolizione dell’autorizzazione sismica come atto separato, trasformandola in un automatismo conseguente al deposito strutturale;
  • Il superamento dell’obbligatorietà del parere vincolante delle Soprintendenze, affidando la responsabilità delle relazioni paesaggistiche esclusivamente a professionisti qualificati nella materia;
  • L’introduzione di meccanismi di responsabilità reale per i funzionari pubblici inadempienti, con sanzioni amministrative, risarcitorie e penali in caso di ritardi non giustificati;
  • L’abolizione del principio di doppia conformità urbanistica ed edilizia anche per gli abusi gravi, poiché rappresenta un paradosso giuridico che nega ogni possibilità di regolarizzazione, anche in presenza di un contesto urbanistico ormai mutato e favorevole;
  • La possibilità di ottenere la sanatoria quando l’intervento risulti conforme o alla normativa vigente al momento dell’istanza, o a quella in vigore al momento della realizzazione, superando così non solo la doppia conformità ma anche l’attuale principio illogico che nega la sanatoria ad interventi che al tempo erano perfettamente legittimi. Questo principio è sostanziale per rispettare le leggi vigenti al tempo dei fatti e garantire certezza del diritto;
  • La drastica semplificazione dei modelli per la presentazione delle pratiche sismiche, oggi eccessivamente complessi, tanto da far perdere di vista l’essenza tecnico-progettuale dell’intervento. L’attuale sistema impone al professionista un’attenzione ossessiva alla compilazione di una esasperante e lunghissima modulistica burocratica, che viene disposta in una maglia rigida di caselle da barrare che non lascia spazio alla discrezionalità del professionista, allontanando di fatto il focus dal progetto, dalla sicurezza strutturale e dalla concretezza;
  • La necessaria deresponsabilizzazione del professionista tecnico, che non può essere trasformato nel capro espiatorio di un sistema normativo elefantiaco e frammentario, fatto di codici, codicilli, regolamenti, rimandi, spesso in contrasto e soggetti a interpretazioni divergenti o a antitetiche;
  • L’abrogazione totale e assoluta della discrezionalità tecnica degli uffici comunali, in particolare in materia di sanzioni, che devono essere comminate esclusivamente sulla base di quanto previsto dalla legge, senza interpretazioni soggettive. In caso di divergenza interpretativa tra l’istante e l’ufficio, deve sempre prevalere il principio della tutela del cittadino, favorendo interventi migliorativi, rigenerazione urbana e sviluppo economico-sociale.
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