Silenzio-assenso: il diritto urbanistico tra progresso e resistenze feudali
Con l’introduzione dell’art. 36-bis al d.P.R. n. 380/2001, il Legislatore ha deciso di estendere il meccanismo del silenzio-assenso alle pratiche di sanatoria semplificata
Una volta perfezionatosi il silenzio-assenso, cosa accade
L’art. 36-bis, comma 6, del D.P.R. 380/2001 è chiaro: una volta perfezionatosi il silenzio-assenso, ogni successiva determinazione amministrativa contraria è inefficace, e pertanto ai sensi del combinato disposto art. 20, comma 8 del D.P.R. n. 380/2001 e articolo 20 comma 2-bis della Legge 241/90 l’Ufficio tecnico a quel punto deve seguire la procedura ovvero entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato “rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
Silenzio consenso anche in assenza della piena conformità edilizia
Anche nella recentissima sentenza del 13 marzo 2024, n. 2459 del Consiglio di Stato, Sez. VI, si evince che “una volta decorso il termine, il potere primario di provvedere si consuma e non vi è più spazio per l’adozione di un diniego tardivo, oggi espressamente considerato “inefficace” a mente dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990”;
La sentenza chiarisce che il silenzio-assenso si perfeziona indipendentemente dalla piena conformità o meno dell’istanza di concessione di un titolo edilizio alla disciplina edilizio-urbanistica vigente, in quanto equivale ad un provvedimento espresso di accoglimento ed è, pertanto, assoggettato al medesimo regime giuridico.
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