Silenzio-assenso: il diritto urbanistico tra progresso e resistenze feudali

Con l’introduzione dell’art. 36-bis al d.P.R. n. 380/2001, il Legislatore ha deciso di estendere il meccanismo del silenzio-assenso alle pratiche di sanatoria semplificata

di Pasquale Giugliano - 13/05/2025

Eccesso di potere discrezionale della PA

Molte norme italiane, soprattutto in materia urbanistica ed edilizia, sono scritte in modo discordante, non univoco, lasciando margini di interpretazione ampissimi che:

  • favoriscono disparità di trattamento tra cittadini;
  • rallentano i procedimenti per paura di errori o contenziosi;
  • accentuano la posizione dominante del dirigente pubblico, spesso oltre i limiti del buon senso o della funzione di servizio.

La conseguenza umana di tutto ciò è che, genericamente discorrendo e senza entrare in nessun caso in particolare, l’eccesso di potere discrezionale in mancanza di adeguati controlli e delegato da leggi e decreti manchevoli di chiarezza: può degenerare in abusi o arbitrarietà; rende complicato pianificare interventi privati o anche pubblici (urbanistica, edilizia, commercio), sia a breve che a lungo termine, ma soprattutto mina la fiducia dei cittadini e dei professionisti nel sistema e addirittura fortemente scoraggia gli atteggiamenti virtuosi e rispettosi della legalità, incoraggiando invece l’abusivismo , il lavoro in nero e attività non conformi al dettato normativo etc.

Di fronte a una pratica perfezionata per decorrenza dei termini, anziché prenderne atto e procedere secondo legge, i professionisti tecnici lamentano, talvolta, un atteggiamento ritorsivo: si agita lo spettro dell’autotutela, si minaccia la possibilità di revoca, si insinua la non conformità, spesso senza motivazioni reali e solide e in assenza dei presupposti giuridici richiesti; magari si tratta invece e semplicemente della non “conformità” ad un modus di pensare che deve essere ormai considerato superato ed escluso dai confini normativi.

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