Silenzio-assenso: il diritto urbanistico tra progresso e resistenze feudali
Con l’introduzione dell’art. 36-bis al d.P.R. n. 380/2001, il Legislatore ha deciso di estendere il meccanismo del silenzio-assenso alle pratiche di sanatoria semplificata
Eccesso di potere discrezionale della PA
Molte norme italiane, soprattutto in materia urbanistica ed edilizia, sono scritte in modo discordante, non univoco, lasciando margini di interpretazione ampissimi che:
- favoriscono disparità di trattamento tra cittadini;
- rallentano i procedimenti per paura di errori o contenziosi;
- accentuano la posizione dominante del dirigente pubblico, spesso oltre i limiti del buon senso o della funzione di servizio.
La conseguenza umana di tutto ciò è che, genericamente discorrendo e senza entrare in nessun caso in particolare, l’eccesso di potere discrezionale in mancanza di adeguati controlli e delegato da leggi e decreti manchevoli di chiarezza: può degenerare in abusi o arbitrarietà; rende complicato pianificare interventi privati o anche pubblici (urbanistica, edilizia, commercio), sia a breve che a lungo termine, ma soprattutto mina la fiducia dei cittadini e dei professionisti nel sistema e addirittura fortemente scoraggia gli atteggiamenti virtuosi e rispettosi della legalità, incoraggiando invece l’abusivismo , il lavoro in nero e attività non conformi al dettato normativo etc.
Di fronte a una pratica perfezionata per decorrenza dei termini, anziché prenderne atto e procedere secondo legge, i professionisti tecnici lamentano, talvolta, un atteggiamento ritorsivo: si agita lo spettro dell’autotutela, si minaccia la possibilità di revoca, si insinua la non conformità, spesso senza motivazioni reali e solide e in assenza dei presupposti giuridici richiesti; magari si tratta invece e semplicemente della non “conformità” ad un modus di pensare che deve essere ormai considerato superato ed escluso dai confini normativi.
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