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Tolleranze costruttive e difetto di istruttoria: interviene il TAR

Un ordine di demolizione non può fondarsi su mere ipotesi di ampliamento: servono titoli edilizi acquisiti e la verifica delle tolleranze costruttive previste dall’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia.

di Redazione tecnica - 17/09/2025

Il quadro normativo di riferimento

Il riferimento centrale è l’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che disciplina in maniera puntuale la materia delle tolleranze costruttive. La norma, aggiornata dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), distingue tra scostamenti dimensionali e irregolarità esecutive.

Per le tolleranze dimensionali, oggi si applica il limite del 2% rispetto alle misure previste nel titolo edilizio, con percentuali più alte (dal 2% al 6%) per gli interventi realizzati prima del 24 maggio 2024, a seconda della superficie utile dell’immobile (c.d. tolleranze straordinarie). Le tolleranze esecutive, invece, riguardano quelle piccole difformità che si generano fisiologicamente in cantiere:

  • errori di rappresentazione grafica;
  • diversa collocazione di impianti;
  • minori dimensionamenti;
  • finiture variate in corso d’opera.

Si tratta di una disciplina che mira a distinguere tra veri abusi edilizi e semplici scostamenti privi di rilievo urbanistico, evitando che un centimetro in più o un dettaglio esecutivo non perfettamente coincidente con il progetto diventino la base per misure drastiche come la demolizione.

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