Analisi tecnica
La sentenza mette bene in luce due aspetti. Il primo riguarda l’istruttoria: non si può parlare di difformità se non si hanno sul tavolo i titoli edilizi originari. Nel caso specifico, le licenze edilizie erano esistenti ma mai acquisite, con la conseguenza che l’intero procedimento si fondava su elementi parziali e non verificabili. Questo vizio, di per sé, era sufficiente a travolgere l’ordinanza.
Il secondo aspetto è legato alla proporzionalità. Contestare un ampliamento di modeste dimensioni senza verificare se rientri nei limiti dell’art. 34-bis significa ignorare uno strumento pensato proprio per filtrare gli scostamenti minimi dalle vere violazioni. La norma sulle tolleranze, infatti, non è un condono mascherato, ma un correttivo di buon senso che tutela sia il cittadino sia l’amministrazione, consentendo di concentrare l’azione repressiva sugli abusi effettivi e non sugli inevitabili margini di scostamento di un cantiere.