Le tolleranze costruttive ed esecutive dopo il Salva Casa: lo studio del Notariato

Come cambia la legittimità degli immobili in presenza di difformità minori: un’analisi tecnica e giuridica alla luce dell’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 25/06/2025

Il rapporto con i requisiti igienico-sanitari e il paesaggio

Il legislatore ha individuato diverse tipologie di difformità edilizie (dimensioni, altezze, distacchi, errori grafici, ecc.) non in forma cumulativa, ma alternativa: è sufficiente che ricorra anche una sola di queste, entro la soglia percentuale prevista, per far scattare l’applicazione dell’art. 34-bis TUE.

Attenzione però al legame con i requisiti igienico-sanitari minimi, recentemente aggiornati con l’art. 24, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del TUE: secondo le Linee Guida, le nuove soglie si applicano solo ai progetti redatti dopo il 28 luglio 2024. Per quelli anteriori, valgono i parametri igienici vigenti al momento del progetto. In pratica:

  • se il progetto è successivo al 28 luglio 2024, si applicano le nuove misure igienico-sanitarie, e la soglia del 2% si calcola su queste;
  • se è anteriore, la verifica va fatta rispetto ai requisiti minimi in vigore all’epoca.

La norma ha valore solo ricognitivo, senza effetti retroattivi sulle asseverazioni già rese.

Infine, sul piano paesaggistico: gli interventi tollerati ex art. 34-bis TUE non richiedono autorizzazione paesaggistica se rientrano tra quelli esenti ai sensi dell’Allegato A del d.P.R. n. 31/2017. Per quelli realizzati entro il 24 maggio 2024, il regime applicabile è quello dell’art. 2, comma 1, del medesimo decreto, che prevede l’esenzione automatica.

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