Le tolleranze costruttive ed esecutive dopo il Salva Casa: lo studio del Notariato
Come cambia la legittimità degli immobili in presenza di difformità minori: un’analisi tecnica e giuridica alla luce dell’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia
Asseverazione tecnica e responsabilità notarile
Il paragrafo 8 dello studio del Notariato si concentra sul rapporto tra l’attestazione di stato legittimo redatta dal tecnico abilitato e l’attività di verifica svolta dal notaio in sede di stipula.
Il punto centrale è chiaro: l’attestazione tecnica non è una semplice dichiarazione unilaterale, ma un atto professionale di responsabilità, basato su un’analisi documentale e progettuale puntuale, comprensiva di:
- titoli edilizi originari e successivi;
- documentazione catastale;
- eventuali comunicazioni di fine lavori;
- riscontri oggettivi sullo stato di fatto dell’immobile.
Lo studio evidenzia che il tecnico:
- non può attestare lo stato legittimo in assenza di una corrispondenza sostanziale tra l’opera e quanto assentito;
- deve motivare eventuali tolleranze, indicando chiaramente a quale comma dell’art. 34-bis TUE si riferisce e quali documenti ne comprovano i presupposti.
Quanto al ruolo del notaio, il Notariato chiarisce che:
- non è sufficiente acquisire l’attestazione tecnica in modo passivo;
- il notaio ha l’obbligo di valutare la coerenza dell’attestazione rispetto all’atto da stipulare, verificando che la documentazione sia completa, aggiornata e compatibile con la disciplina urbanistica.
In sintesi, l’attestazione dello stato legittimo è uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza delle operazioni immobiliari, ma non deresponsabilizza né il tecnico né il notaio: entrambi sono chiamati a compiere verifiche sostanziali, nel rispetto dei limiti normativi introdotti dal Salva Casa.
Documenti Allegati
Studio Consiglio Nazionale Notariato n. 62-2025/PINDICE
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