Le tolleranze costruttive ed esecutive dopo il Salva Casa: lo studio del Notariato

Come cambia la legittimità degli immobili in presenza di difformità minori: un’analisi tecnica e giuridica alla luce dell’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 25/06/2025

Asseverazione tecnica e responsabilità notarile

Il paragrafo 8 dello studio del Notariato si concentra sul rapporto tra l’attestazione di stato legittimo redatta dal tecnico abilitato e l’attività di verifica svolta dal notaio in sede di stipula.

Il punto centrale è chiaro: l’attestazione tecnica non è una semplice dichiarazione unilaterale, ma un atto professionale di responsabilità, basato su un’analisi documentale e progettuale puntuale, comprensiva di:

  • titoli edilizi originari e successivi;
  • documentazione catastale;
  • eventuali comunicazioni di fine lavori;
  • riscontri oggettivi sullo stato di fatto dell’immobile.

Lo studio evidenzia che il tecnico:

  • non può attestare lo stato legittimo in assenza di una corrispondenza sostanziale tra l’opera e quanto assentito;
  • deve motivare eventuali tolleranze, indicando chiaramente a quale comma dell’art. 34-bis TUE si riferisce e quali documenti ne comprovano i presupposti.

Quanto al ruolo del notaio, il Notariato chiarisce che:

  • non è sufficiente acquisire l’attestazione tecnica in modo passivo;
  • il notaio ha l’obbligo di valutare la coerenza dell’attestazione rispetto all’atto da stipulare, verificando che la documentazione sia completa, aggiornata e compatibile con la disciplina urbanistica.

In sintesi, l’attestazione dello stato legittimo è uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza delle operazioni immobiliari, ma non deresponsabilizza né il tecnico né il notaio: entrambi sono chiamati a compiere verifiche sostanziali, nel rispetto dei limiti normativi introdotti dal Salva Casa.

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