Appalti pubblici e contenziosi: come prevenirli con ADR e progettazione efficace

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) valorizza strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e digitalizzazione per ridurre il contenzioso negli appalti

di Pietro Grosso - 27/05/2025

Collegio Consultivo Tecnico (CCT) - Art. 215

Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT), previsto dall’art. 215, è lo strumento centrale di composizione preventiva delle controversie. È obbligatorio per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. È facoltativo negli altri casi. Composto da tre membri (uno per ciascuna parte, più un presidente terzo), il CCT esprime pareri tecnici vincolanti (se previsto nel contratto come lodo ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c.) oppure non vincolanti, ma con forte peso tecnico e giuridico.

Esempio operativo: Nel corso di un appalto per la realizzazione di una scuola, l'esecutore contesta i tempi di consegna dei materiali da parte della stazione appaltante, ritenendo di aver subito ritardi. Il Collegio Consultivo Tecnico, nominato secondo l’art. 215 e l’Allegato V.2, esamina la documentazione e formula una determinazione equitativa in merito alla proroga del termine. Entrambe le parti la accettano, evitando un ricorso al TAR.

Consiglio operativo: Nominare il CCT sin dall’avvio dell’esecuzione nei lavori complessi consente una gestione efficace delle controversie, specialmente in contesti ad alta criticità tecnico-temporale.

Esempio operativo: In un appalto da 12 milioni di euro per un parcheggio multipiano, l’impresa segnala ritardi dovuti a interferenze con una linea elettrica. Il CCT, costituito in fase iniziale, emette un parere motivato che riconosce una proroga dei termini e l’indennizzo dei maggiori costi, accettato da entrambe le parti. Si evita così un ricorso al TAR, tutelando il cronoprogramma.

Pareri obbligatori - Art. 216

L’articolo 216 del Codice dei Contratti Pubblici introduce un meccanismo chiaro e vincolante per il ricorso al Collegio Consultivo Tecnico (CCT), ponendolo come attore centrale nei momenti di criticità durante l’esecuzione dei contratti pubblici.

In particolare, il parere del CCT è obbligatorio in alcune circostanze ben definite, soprattutto per i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie europee. Tra queste situazioni rientrano:

  • la sospensione dei lavori, sia essa volontaria che coattiva;
  • l’insorgenza di riserve, varianti o controversie tecniche nel corso dell’esecuzione del contratto;
  • nei contratti di servizi e forniture, nei casi specificamente individuati dall’articolo 121, comma 11, secondo periodo.

Accanto al parere, le parti possono richiedere che il CCT fornisca una determinazione vincolante, che può essere espressamente qualificata come lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter del codice di procedura civile. In tal caso, non è più ammesso il ricorso all’accordo bonario. Questo rafforza l’autorevolezza del Collegio e favorisce una risoluzione delle controversie all’interno del contratto stesso, senza dover ricorrere a ulteriori strumenti.

Un altro ambito di intervento fondamentale riguarda la risoluzione contrattuale. Prima che la stazione appaltante possa procedere alla risoluzione di un contratto, è obbligatorio acquisire il parere del CCT. Tale parere non è un semplice passaggio formale: deve contenere una valutazione tecnica ed economica sull’opportunità di proseguire l’esecuzione con lo stesso operatore oppure no. A supporto di questa analisi, il CCT può suggerire diverse opzioni operative:

  • la prosecuzione dei lavori in via diretta, anche avvalendosi di enti o società pubbliche;
  • l’interpello dei concorrenti che hanno partecipato alla gara per affidare loro il completamento dei lavori;
  • l’indizione di una nuova procedura di gara;
  • oppure, in situazioni particolarmente critiche, la nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 32/2019.

Il Collegio assume inoltre un ruolo decisivo nel caso di sospensioni legate a gravi cause tecniche, qualora tra le parti non vi sia accordo. In questi casi, entro 15 giorni dalla comunicazione della sospensione, il CCT deve intervenire per accertare la legittimità della causa e fornire indicazioni chiare e operative su come proseguire l’esecuzione del contratto e quali modifiche eventualmente apportare. Anche in questo caso, la decisione del Collegio ha valore di lodo contrattuale, salvo che le parti non abbiano espressamente deciso di escludere questa possibilità, come previsto dall’articolo 217.

In conclusione, l’articolo 216 rafforza il ruolo del Collegio Consultivo Tecnico come strumento di prevenzione e risoluzione dei conflitti, ma anche come presidio di legalità, efficienza e continuità dell’azione amministrativa, in un’ottica di tutela dell’interesse pubblico e di garanzia per gli operatori.

Esempio 1 – Sospensione dei lavori per imprevisti geologici

Contesto:

  • Lavori pubblici per un tunnel stradale da 12 milioni di euro (sopra soglia UE).
  • Durante lo scavo, si rilevano impreviste infiltrazioni d’acqua e fratture nella roccia.
  • L’impresa sospende i lavori, ma non c’è accordo con la stazione appaltante su come procedere.

Applicazione dell’art. 216:

  • La sospensione è per gravi motivi tecnici: si attiva il CCT.
  • Entro 15 giorni, il CCT accerta che le condizioni geologiche giustificano la sospensione.
  • Il CCT suggerisce: modificare il progetto, consolidare il fronte e riprendere i lavori.
  • Se non escluso, il parere può assumere valore di lodo contrattuale.

Esempio 2 – Proposta di variante con riserva

Contesto:

  • Contratto per la costruzione di una scuola da 8 milioni di euro.
  • L’impresa propone una variante in corso d’opera per migliorare la sicurezza sismica e iscrive una riserva per costi aggiuntivi.
  • La stazione appaltante non concorda con l'aumento di spesa.

Applicazione dell’art. 216:

  • La variante e la riserva rientrano tra i casi previsti al comma 1.
  • È obbligatorio acquisire il parere del CCT sulla fondatezza tecnica della variante e della riserva.
  • Le parti possono chiedere al CCT una determinazione vincolante (lodo contrattuale), rinunciando alla procedura dell’accordo bonario.
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