Appalti pubblici e contenziosi: come prevenirli con ADR e progettazione efficace
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) valorizza strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e digitalizzazione per ridurre il contenzioso negli appalti
Accordo Bonario – Art. 211
L’accordo bonario è uno strumento di risoluzione anticipata delle controversie disciplinato dall’art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023 per lavori, servizi e forniture, e rappresenta una modalità alternativa al contenzioso, attivabile in presenza di riserve iscritte dall’esecutore nei documenti contabili o nei verbali di cantiere.
La sua attivazione non è obbligatoria, ma costituisce una facoltà della stazione appaltante, che può valutarne l’opportunità soprattutto quando l’importo delle riserve incida in misura significativa sull’importo contrattuale, indicativamente tra il 5% e il 15%. Si tratta di parametri tecnici consolidati nella prassi amministrativa, non vincolanti né normativamente prescritti.
Il procedimento è avviato dal RUP, con il supporto del direttore dei lavori e di eventuali esperti, mediante una proposta motivata di accordo. L’appaltatore può accettare o rifiutare la proposta. Se sottoscritto da entrambe le parti, l’accordo ha valore transattivo, con effetti analoghi a quelli previsti dall’art. 1965 c.c., in quanto idoneo a prevenire il contenzioso.
L’accordo bonario si rivela particolarmente utile nei casi in cui i maggiori oneri derivino da ritardi imputabili alla stazione appaltante, da varianti per esigenze sopravvenute o da cause di forza maggiore.
È essenziale che l’intero procedimento sia adeguatamente motivato sotto il profilo tecnico e giuridico, ispirato al principio del ragionevole interesse pubblico, e supportato da documentazione completa e tracciabile, al fine di garantire trasparenza, legalità e tutela contro eventuali rilievi degli organi di controllo.
Esempio operativo
In un appalto di lavori stradali del valore di 8 milioni di euro, l’impresa iscrive riserve per 1,1 milioni di euro a causa del rinvenimento di sottoservizi non rilevati in fase progettuale. Verificata la rilevanza economica delle riserve (circa il 13,75%), il RUP attiva la procedura di accordo bonario ai sensi dell’art. 211. Con il supporto del direttore dei lavori e di un esperto, viene predisposta una proposta motivata, che l’appaltatore accetta. Si evita così un contenzioso, con risparmio di tempo e risorse per l’amministrazione.
INDICE
IL NOTIZIOMETRO