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Appalti pubblici e contenziosi: come prevenirli con ADR e progettazione efficace

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) valorizza strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e digitalizzazione per ridurre il contenzioso negli appalti

di Pietro Grosso - 27/05/2025

Transazione - Art. 212

La transazione, ai sensi dell’art. 1965 c.c., è un contratto con cui le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine a una lite pendente o evitano l’insorgere di una controversia. Tale istituto è espressamente richiamato e regolato anche in ambito pubblico dall’art. 212 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel settore dei contratti pubblici, la stazione appaltante può concludere una transazione nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e tutela dell’interesse pubblico. L’accordo transattivo deve essere preceduto da un’istruttoria tecnica e amministrativa che ne dimostri la convenienza economica e l’opportunità amministrativa, in comparazione con gli effetti potenziali del contenzioso o con altri strumenti di risoluzione.

Il provvedimento di approvazione deve essere adeguatamente motivato, evidenziando i benefici attesi, le ragioni di scelta e il raffronto con le alternative disponibili. Inoltre, il contenuto dell’accordo non deve alterare in modo sostanziale l’oggetto del contratto originario, né l’equilibrio economico complessivo, per evitare violazioni dei principi di evidenza pubblica.

In ambito contrattuale, la transazione è utilizzabile, ad esempio, per:

  • definire riserve pregresse non risolte con l’accordo bonario o tramite pareri tecnici;
  • regolare conseguenze economiche derivanti da eventi eccezionali e imprevedibili, come emergenze sanitarie, crisi energetiche, eventi bellici o calamità naturali.

Una transazione ben istruita consente di contenere tempi e costi del contenzioso, mantenendo il primato dell’interesse pubblico e la continuità dell’esecuzione contrattuale.

Esempio – Accordo bonario: Durante l’esecuzione di un’opera stradale da 5 milioni di euro, l’appaltatore presenta riserve per un importo complessivo del 12% a causa di interferenze non previste con sottoservizi. Il RUP attiva la procedura di accordo bonario e, dopo istruttoria con il direttore lavori, propone un’indennità parziale che l’impresa accetta, chiudendo la questione senza azioni legali.

Consiglio operativo: Una gestione trasparente e documentata delle riserve agevola il ricorso all’accordo bonario e consente di contenere il rischio di danni erariali per la stazione appaltante.

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