Appalti pubblici e contenziosi: come prevenirli con ADR e progettazione efficace

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) valorizza strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e digitalizzazione per ridurre il contenzioso negli appalti

di Pietro Grosso - 27/05/2025

Arbitrato - Art. 213

L’art. 213 regola l’arbitrato, consentendo che le controversie relative all’esecuzione dei contratti pubblici possano essere risolte da un collegio arbitrale, previa clausola compromissoria o compromesso tra le parti. La clausola compromissoria deve essere approvata con atto motivato e contenere le modalità di nomina degli arbitri, che devono rispettare i criteri di indipendenza, imparzialità e competenza.

Esempio operativo: In un appalto per la costruzione di una scuola, sorgono divergenze sulla contabilizzazione di lavorazioni extra. Poiché il contratto includeva una clausola compromissoria, le parti deferiscono la controversia a un collegio arbitrale. Il procedimento, concluso in sei mesi, consente una decisione tecnica rapida e meno conflittuale rispetto al giudizio ordinario.

La Camera arbitrale presso l’ANAC - Art. 214

L’articolo 214 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) ha confermato l’importanza della Camera arbitrale presso l’ANAC come organismo centrale per la gestione delle controversie nei contratti pubblici, che riguardino lavori, servizi o forniture. Si tratta di un’istituzione pensata per assicurare imparzialità, trasparenza e professionalità nella composizione dei collegi arbitrali, oltre che per garantire un controllo sistematico sui procedimenti arbitrali.

La Camera arbitrale ha il compito di curare la formazione e la gestione dell’Albo degli arbitri, nonché di redigere il relativo codice deontologico. Inoltre, assicura il corretto funzionamento dei collegi arbitrali, occupandosi degli adempimenti necessari per la loro costituzione.

L’organo è strutturato attorno a due figure chiave: il Presidente e il Consiglio arbitrale. Quest’ultimo è composto da cinque membri, nominati direttamente dall’ANAC tra esperti in materia di contratti pubblici dotati di comprovata competenza e integrità. Al suo interno viene scelto il Presidente, e gli incarichi hanno una durata di cinque anni. Durante il periodo di iscrizione all’Albo e nei tre anni successivi, agli arbitri è fatto divieto di assumere incarichi professionali per conto delle parti coinvolte nei giudizi da loro trattati, inclusi eventuali incarichi come arbitro di parte: una misura necessaria a preservare l’indipendenza e a prevenire conflitti di interesse.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Camera arbitrale si avvale di una segreteria tecnica composta da personale interno all’ANAC. Tra le sue attività vi è anche la rilevazione annuale dei dati sul contenzioso in materia di contratti pubblici, dati che vengono poi trasmessi all’ANAC stessa e alla Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio.

L’Albo degli arbitri può essere composto da diverse categorie professionali: magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari in pensione; avvocati iscritti agli albi ordinari o speciali con abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori; tecnici laureati in ingegneria o architettura con almeno dieci anni di esperienza professionale; professori universitari (anche in quiescenza) e dirigenti pubblici con comprovata esperienza nel settore dei contratti pubblici.

La trasparenza è uno degli elementi fondanti della riforma: sul sito dell’ANAC sono pubblicati gli elenchi aggiornati degli arbitrati in corso e definiti, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti, oltre alle principali vicende procedurali che caratterizzano ciascun arbitrato.

L’iscrizione all’Albo ha una validità triennale e può essere rinnovata solo dopo due anni dalla scadenza. I dettagli applicativi sull’Albo degli arbitri, l’elenco dei periti e dei segretari sono disciplinati dall’allegato V.1 del Codice.

Attraverso questa struttura, il legislatore ha voluto creare un sistema arbitrale affidabile, professionale e ben regolamentato, in grado di offrire alle stazioni appaltanti e agli operatori economici uno strumento alternativo alla giustizia ordinaria, ma con forti garanzie di competenza e terzietà.

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