Sanatoria strutturale 2025: nuove indicazioni dalla Regione Emilia Romagna
Una nuova delibera regionale fornisce indicazioni sulle modalità attuative per la regolarizzazione strutturale e aggiorna la modulistica unificata regionale in materia sismica (MUR) e gli importi del rimborso forfettario
Quadro normativo di riferimento
Per capire la cornice applicativa occorre richiamare i principali riferimenti:
- art. 17-quater L.R. 23/2004, che impone la verifica strutturale in ogni regolarizzazione che coinvolga le strutture o il comportamento sismico dell’edificio;
- art. 19-bis L.R. 23/2004, che collega le tolleranze costruttive alle verifiche statiche e sismiche, soprattutto in sede di rogito;
- L.R. 19/2008, che disciplina autorizzazioni sismiche, depositi e verifiche;
- art. 94-bis del d.P.R. 380/2001, che definisce i livelli di rilevanza sismica dei diversi interventi.
Il risultato è un sistema che chiede coerenza: se si regolarizza un’opera, bisogna dimostrare che la difformità non compromette la sicurezza.
Entrando nel merito, l’art. 17-quater distingue tre percorsi operativi:
- autorizzazione sismica in sanatoria per gli interventi rilevanti;
- deposito sismico in sanatoria per quelli di minore rilevanza;
- documentazione semplificata per interventi privi di rilevanza o varianti non sostanziali.
Se le opere sono antecedenti alla classificazione sismica del
Comune, il tecnico deve asseverare il rispetto delle norme tecniche
vigenti all’epoca.
Se non è possibile dimostrarlo, la sanatoria è subordinata
all’adeguamento dell’opera alle NTC vigenti oggi: nessuna forma di
"condono sismico" è ammessa.
Queste regole valgono anche quando l’abuso sia stato definito con una sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione: la sanzione sana l’aspetto edilizio, non quello strutturale.
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