Sanatoria strutturale 2025: nuove indicazioni dalla Regione Emilia Romagna

Una nuova delibera regionale fornisce indicazioni sulle modalità attuative per la regolarizzazione strutturale e aggiorna la modulistica unificata regionale in materia sismica (MUR) e gli importi del rimborso forfettario

di Gianluca Oreto - 11/12/2025

Quadro normativo di riferimento

Per capire la cornice applicativa occorre richiamare i principali riferimenti:

  • art. 17-quater L.R. 23/2004, che impone la verifica strutturale in ogni regolarizzazione che coinvolga le strutture o il comportamento sismico dell’edificio;
  • art. 19-bis L.R. 23/2004, che collega le tolleranze costruttive alle verifiche statiche e sismiche, soprattutto in sede di rogito;
  • L.R. 19/2008, che disciplina autorizzazioni sismiche, depositi e verifiche;
  • art. 94-bis del d.P.R. 380/2001, che definisce i livelli di rilevanza sismica dei diversi interventi.

Il risultato è un sistema che chiede coerenza: se si regolarizza un’opera, bisogna dimostrare che la difformità non compromette la sicurezza.

Entrando nel merito, l’art. 17-quater distingue tre percorsi operativi:

  • autorizzazione sismica in sanatoria per gli interventi rilevanti;
  • deposito sismico in sanatoria per quelli di minore rilevanza;
  • documentazione semplificata per interventi privi di rilevanza o varianti non sostanziali.

Se le opere sono antecedenti alla classificazione sismica del Comune, il tecnico deve asseverare il rispetto delle norme tecniche vigenti all’epoca.
Se non è possibile dimostrarlo, la sanatoria è subordinata all’adeguamento dell’opera alle NTC vigenti oggi: nessuna forma di "condono sismico" è ammessa.

Queste regole valgono anche quando l’abuso sia stato definito con una sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione: la sanzione sana l’aspetto edilizio, non quello strutturale.

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