Sanatoria strutturale 2025: nuove indicazioni dalla Regione Emilia Romagna
Una nuova delibera regionale fornisce indicazioni sulle modalità attuative per la regolarizzazione strutturale e aggiorna la modulistica unificata regionale in materia sismica (MUR) e gli importi del rimborso forfettario
Cosa cambia con la delibera n. 1744/2025
L’Allegato 1 spiega in modo diretto quando scatta la regolarizzazione strutturale di cui al citato art. 17-quater:
- per le opere che costituiscono tolleranze costruttive (art. 19-bis, comma 1-sexies, della L.R. n. 23/2004)
- per i titoli in sanatoria presentati o rilasciati all’esito del procedimento di accertamento di conformità (art. 17, commi 1 e 2, della L.R. n. 23/2004);
- per la regolarizzazione delle varianti in corso d’opera ante L. n. 10 del 1977 (art. 17- bis della L.R. n. 23/2004);
- per la regolarizzazione strutturale di opere oggetto di sanzioni pecuniarie alternative al ripristino ai sensi della stessa L.R. n. 23/2004.
Viene spiegato che “La volontà del legislatore statale, recepita dalla legge regionale, è di assicurare che, nel corso di ogni procedimento di regolarizzazione edilizia, sia anche verificata la sicurezza statica e sismica delle costruzioni”.
Dunque, la verifica strutturale va effettuata ogni volta che la difformità riguarda o coinvolge le strutture, oppure ha anche solo potenzialmente modificato il comportamento sismico dell’edificio.
Altro aspetto che cambia con il nuovo art. 17-quater della L.R. 23/2004:
- prima tutte le opere realizzate senza titolo sismico o in difformità erano trattate come interventi da assoggettare ad autorizzazione sismica in sanatoria;
- oggi, invece, la legge distingue le diverse casistiche e consente di ricorrere, oltre all’autorizzazione, anche al deposito sismico o alla regolarizzazione degli interventi privi di rilevanza (IPRiPI) in sanatoria.
Alla luce di questa novità, l’Emilia Romagna distingue casi operativi, che aiutano il tecnico a capire subito qual è il procedimento corretto:
- caso 1: le opere realizzate in immobili ubicati in un Comune classificato sismico, in Zona 2 o in Zona 3, al momento della violazione (art. 17-quater, comma 1);
- caso 2: le opere realizzate in immobili siti in un Comune non classificato al momento della violazione (art. 17-quater, comma 2);
- caso 3: le opere strutturali, rientranti nei precedenti Casi 1) e 2), per le quali non sia possibile attestare la conformità alla normativa tecnica vigente al tempo di realizzazione. In tale ipotesi la sanatoria è subordinata alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della istanza di regolarizzazione (art. 17-quater, comma 4).
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