Sanatoria strutturale 2025: nuove indicazioni dalla Regione Emilia Romagna

Una nuova delibera regionale fornisce indicazioni sulle modalità attuative per la regolarizzazione strutturale e aggiorna la modulistica unificata regionale in materia sismica (MUR) e gli importi del rimborso forfettario

di Gianluca Oreto - 11/12/2025

Procedimenti amministrativi: cosa cambia davvero

La delibera dedica un intero capitolo a spiegare come devono essere gestiti, in concreto, i procedimenti amministrativi collegati alla regolarizzazione strutturale, coordinando la pratica sismica con il titolo edilizio necessario. L’obiettivo è semplificare il percorso e applicare in modo coerente i principi di concentrazione dei procedimenti e di celerità previsti dalla legge 241/1990.

Per farlo, la Regione riprende le indicazioni già fornite con la Circolare regionale PG.2018.0226483 del 30 marzo 2018, che aveva chiarito il funzionamento della conferenza di servizi, della SCIA unica e dei titoli edilizi “condizionati”.

Il primo punto riguarda l’autorizzazione sismica in sanatoria, richiesta quando le difformità rientrano tra gli interventi “rilevanti”. In questo caso, vengono prese in considerazioni due ipotesi:

  • se, per ottenere la sanatoria edilizia (SCIA o permesso di costruire), è necessario acquisire altri atti di assenso – e quindi indire una conferenza di servizi semplificata – anche l’autorizzazione sismica deve essere rilasciata all’interno della stessa conferenza. La logica è quella del procedimento unico: tutte le amministrazioni coinvolte esprimono il proprio assenso nel medesimo contesto, evitando duplicazioni e riducendo i tempi; il termine perentorio (rilascio o diniego dell’autorizzazione sismica in sanatoria) e comunicarla allo Sportello Unico è di 90 giorni, in quanto parere in materia di interessi sensibili di natura ambientale - trascorso il quale si forma il silenzio assenso senza condizioni;
  • nei casi in cui l’autorizzazione sismica in sanatoria sia richiesta indipendentemente da una pratica edilizia ai fini della dichiarazione delle tolleranze costruttive in sede di rogiti notarili, l’autorizzazione sismica deve essere rilasciata nei 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine di forma il silenzio-assenso.

Diverso è il caso del deposito del progetto strutturale in sanatoria, previsto per gli interventi di minore rilevanza. Anche qui la delibera chiarisce che il deposito deve essere coordinato con il titolo edilizio: la verifica della completezza e della regolarità formale della documentazione segue le tempistiche stabilite dalla L.R. 19/2008. Il tecnico dovrà tenere conto delle eventuali sospensioni dei termini dovute a richieste di integrazione o approfondimenti istruttori, e del fatto che una risposta tardiva o mancante può incidere sulla formazione del silenzio-assenso. In questo caso la delibera individua 4 diverse fattispecie:

  1. i casi in cui per l’acquisizione del titolo edilizio in sanatoria (SCIA o PdC) sia necessario indire una Conferenza di Servizi semplificata: il controllo di merito del progetto strutturale depositato avviene nell’ambito della medesima Conferenza di servizi, entro il termine perentorio per il parere di competenza di 90 giorni;
  2. i casi di PdC in sanatoria che richieda soltanto il deposito sismico in sanatoria: i controlli dovranno essere effettuati nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della pratica;
  3. i casi di SCIA edilizia in sanatoria che richieda soltanto il deposito sismico in sanatoria: i controlli da parte delle STC dovranno essere effettuati nel termine perentorio di 25 giorni dalla data di efficacia della SCIA di riferimento;
  4. i casi in cui il deposito sismico in sanatoria sia richiesto indipendentemente dalla pratica edilizia, cioè in sede di rogiti notarili: i controlli dovranno essere effettuati nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della pratica.

La Regione ricorda poi che nel caso degli IPRiPI – gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità – il meccanismo è ancora più snello. La regolarizzazione avviene tramite deposito, con silenzio-assenso trascorsi i termini di legge, salvo richieste di integrazione o esito negativo comunicato dallo Sportello Unico. Il tecnico incaricato deve quindi verificare non solo la scadenza dei termini, ma anche l’assenza di sospensioni o comunicazioni ostative da parte dell’amministrazione.

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